La risposta a interpello Agenzia delle Entrate ha chiarito una delle principali problematiche applicative della disposizione derogatoria. Ovvero, si consente sul piano civilistico, ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di derogare all’ordinario processo di ammortamento, sospendendo l’ammortamento delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, nell’esercizio in corso al 15.8.2020.
Quota di ammortamento
La norma prevede, inoltre, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Invece, sotto il profilo fiscale, si stabilisce che la deduzione di tale quota (non effettuata) “è ammessa”, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, “a prescindere dall’imputazione al conto economico”.
Orientamenti della dottrina
A fronte del dato letterale della norma, in dottrina si è sviluppato un ampio dibattito.
I° orientamento
Secondo un primo orientamento, che si basava sul presupposto che la formulazione della norma risulta in linea con altre previsioni normative che impongono la deduzione delle quote di ammortamento, la deduzione fiscale, nel periodo d’imposta 2020, della quota di ammortamento sospesa (attraverso una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi) avrebbe dovuto considerarsi obbligatoria.
Osserva. Di seguito le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021. Secondo cui la “norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico”.
Infine, si ricorda che la deduzione extracontabile della quota di ammortamento relativa al 2020, determina un disallineamento tra valore contabile (maggiore) e valore fiscale
(minore) del bene e, inoltre, la necessità di rilevare una passività per imposte differite.
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