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Con il DL 21.10.2021 n. 146, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Di seguito vengono analizzate le principali novità.

Nuovi trattamenti di integrazione salariale covid-19

L’art. 11 prevede la concessione, in relazione al periodo compreso tra l’1.10.2021 e il 31.12.2021, di ulteriori trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale COVID-19, riconosciuti ai datori di lavoro in caso di sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.

Si tratta, in particolare, delle prestazioni di:

  • Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) per i datori di lavoro riconosciute per una durata massima di 13 settimane
  • Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro del settore tessile riconosciuta per una durata massima di 9 settimane.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale sono inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Divieto di licenziamento

L’art. 11 proroga il divieto di licenziamento per motivi economici (vietando l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) per i datori di lavoro che presentino domanda di integrazione salariale.

Si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di:

  • Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • Accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per i lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI;
  • Fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Quarantena equiparata alla malattia

L’art. 8 rende operativo fino al 31.12.2021 conferma che il periodo trascorso dal lavoratore del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva, in conseguenza del contagio COVID-19, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla norma di riferimento.

Agevolazione in materia di somministrazione di lavoro

L’art. 11 interviene con finalità agevolative sulla disposizione operante in materia di
somministrazione di lavoro.

Viene infatti rimosso il termine del 31.12.2021, entro il quale l’utilizzatore poteva impiegare in missione il lavoratore somministrato a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi (anche non continuativi), senza che ciò determinasse in capo all’utilizzatore medesimo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’art. 13 introduce alcune novità che interessano l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Nello specifico:

  • Le Aziende sanitarie locali (ASL) vengono affiancate dall’INL nella attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • L’ASL e l’INL hanno il compito a livello provinciale, ma nell’ambito dei comitati regionali di coordinamento, di promuovere e coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • L’INL è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Novità in materia di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale e aumento delle sanzioni

L’art. 13 riguarda i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro
irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti:

  • Cambiando le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni;
  • Inasprendo le relative sanzioni.

L’INL può adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale:

  • Quando riscontra che almeno il 10% (invece del 20% previsto in precedenza) dei dipendenti presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • In caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.
Revoca

La revoca del provvedimento di sospensione e la conseguente ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire:

  • In caso di lavoro nero, a seguito dell’assunzione dei lavoratori irregolari e del pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500,00 euro, fino a cinque lavoratori irregolari;
  • In caso di violazioni in materia di salute e sicurezza, a seguito della rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni e del versamento di una somma aggiuntiva variabile in funzione del tipo di violazione.

La revoca viene anche concessa su richiesta del datore di lavoro, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

Congedi parentali

L’art. 9 reintroduce il congedo COVID-19 in favore dei genitori lavoratori, da fruire in forma giornaliera od oraria fino al 31.12.2021 per il figlio convivente e minore di anni 14 (se in condizione di disabilità grave non vi sono limiti di età) per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della:

  • Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • Infezione da COVID-19 del figlio;
  • Quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • Chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio in caso di disabilità grave.

Il congedo è riconosciuto in favore dei genitori:

  • Dipendenti;
  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • Autonomi iscritti all’INPS.

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