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Vi è stata l’abrogazione del “vecchio” regime di Patent box e l’introduzione della nuova opzione per la “super deduzione” del 90% dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali. Restando di fatto irrisolte le problematiche legate al regime transitorio.

Le disposizioni della disciplina del vecchio Patent Box, abrogate e sostituite con il nuovo regime, si applica a partire da venerdì 22 Ottobre 2021.

La circostanza che il DL fiscale preveda l’abrogazione del “vecchio” regime dal 2021, disattende la richiamata disposizione dello Statuto, anche se non sarebbe una novità del nostro ordinamento.

Inoltre, la formulazione normativa attuale lascia aperto il dubbio per quei soggetti che
alla data di entrata in vigore del decreto non hanno ancora presentato la dichiarazione
relativa al 2020.
In questo caso, si potrebbe addirittura paventare la mancata applicazione del vecchio regime per tale anno.

La relazione tecnica bollinata, nel rilevare che il nuovo regime risulta in termini generali meno oneroso per l’Erario di quello attualmente in vigore, relativamente al 2021 non quantifica effetti di cassa, tanto con riferimento alla nuova disciplina, quanto con riferimento all’abrogazione della precedente.
Stando alla relazione tecnica, quindi, l’opzione relativa al 2020 da indicare in REDDITI 2021 dovrebbe essere salva.

Soggetti che hanno già esercitato il Patent Box

L’art. 6 prevede infatti che i soggetti che abbiano esercitato l’opzione Patent box, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, possano scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo previa comunicazione, da inviare
secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, nella relazione tecnica bollinata viene affermato che la nuova normanon
impone ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo.
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime”.

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