I Bonus investimenti 4.0 e Bonus investimenti Mezzogiorno anche per le società tra professionisti (STP).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.9.2021 n. 600, ha affermato che le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d’impresa possono beneficiare:
– Del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui alla L. 178/2020;
– Del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015.
Qualificazione del reddito delle STP
Il dubbio sull’applicabilità delle agevolazioni era sorto alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione 17.3.2021 n. 7407 avente a oggetto la natura del reddito prodotto dalle società
tra professionisti, qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito
professionale in virtù dell’effettiva organizzazione del lavoro.
Nella risposta a interpello n. 600/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, invece, che per le società tra professionisti di cui all’art. 10 co. 3 della L. 183/2011 trovano conferma le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.
Applicabilità del credito d’imposta per investimenti “4.0” e nel Mezzogiorno
Alla luce della suddetta qualificazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le società tra
professionisti possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in nuovi beni
strumentali “4.0” di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 178/2020, sia del credito d’imposta per
investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015.
Osserva: Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, infatti, i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
In merito al credito d’imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021, ha infatti precisato quanto di seguito: “si collocano, altresì, nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021), sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali «ordinari» (commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021)”.
In tale circolare è stato ribadito che la “società tra avvocati” costituita ai sensi dell’art. 16 del
DLgs. 2.2.2001 n. 96 realizza reddito di lavoro autonomo, in quanto tale modello societario non è riconducibile a quelli delle società commerciali di persone e di capitali disciplinate dal
codice civile (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 28.5.2003 n. 118).
Cumulabilità
Con riferimento alla cumulabilità delle suddette misure agevolative, nella risposta n. 600/2021
l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento interpretativo espresso sull’analogo
credito di imposta per investimenti previsto dalla L. 160/1019 con la risposta a interpello
16.9.2020 n. 360, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile
cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo
sostenuto per l’investimento.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.