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Il provv. Agenzia delle Entrate contiene le disposizioni attuative della definizione straordinaria degli avvisi bonari introdotta dall’art. 5.

Ambito oggettivo

Si tratta di una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari” emessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:

  • 2017, che sono stati elaborati al 31.12.2020, ma che non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione;
  • 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Ambito soggettivo

L’art. 5 prevede che, per poter beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, è necessario:

  • Essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
  • Aver subito, nel periodo d’imposta 2020, una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019.

Procedura

Secondo l’art. 5, spetta all’Agenzia delle Entrate:

  • Verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 5 per accedere alla definizione dell’avviso bonario;
  • Comunicare, unitamente all’avviso bonario, la possibilità di avvalersi della definizione.

Perfezionamento della definizione

L’art. 5 prevede che “la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive“.

Rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

In linea con quanto previsto dall’art. 5 c, il provv. Agenzia delle Entrate stabilisce che “l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

Benefici degli avvisi bonari

I contribuenti che aderiscono alla definizione in esame ottengono lo stralcio delle sanzioni da
omesso versamento
e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Qualora il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo
utile per rendere l’autocertificazione entro il 31.12.2021, potrà presentarla “entro la fine
del mese successivo
a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della
prima rata” (provv. Agenzia delle Entrate n. 275852/2021).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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