Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.
Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all’8.3.2020. In base alla disciplina generale, per quanto rileva ai nostri fini:
- La dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro;
- La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive;
- Se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute.
Dilazioni in essere all’8.3.2020
Per le dilazioni in essere all’8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.
Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte
dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021.
Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, prima la scadenza era al 30.9.2021).
Dilazioni decadute all’8.3.2020
Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Dilazioni domandate dopo l’8.3.2020
Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020 continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021).
Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021
Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:
- La dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro;
- La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi pagamenti – proroga delle rate
Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021.
Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.
Cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 – termini di pagamento
Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.
Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo riversamento – stralcio di sanzioni e interessi
Viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che si concretizza nella presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di compensazione) in un’unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali).
Le spese che hanno dato luogo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo devono essere state sostenute e ritenute non agevolabili, nel senso che non rientrano nel concetto di ricerca e sviluppo utile per fruire del credito d’imposta.
Per avvalersi della sanatoria occorre riversare per intero il credito indebitamente compensato, fruendo dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Di norma, si tratta delle sanzioni irrogate in conseguenza della compensazione di crediti inesistenti, dal 100% al 200% dell’importo del credito stesso.
Sul versante penale, il reato di indebita compensazione non è più punibile.
Abrogazione del patent box e introduzione di una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo
Viene abrogato il regime del Patent box e sostituito con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d’impresa.
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo
Con una modifica è stata eliminata la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo nella dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione può quindi essere utilizzata esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
Disposizioni relative agli aiuti di stato
Nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato vengono integrati i seguenti aiuti:
- Contributo a fondo perduto per le start up;
- Definizione agevolata degli avvisi bonari;
- Esenzione prima rata IMU;
- Contributo a fondo perduto (c.d. “Sostegni-bis”);
- Proroga del credito d’imposta locazioni.
Rilascio del visto di conformità – Estensione agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali
I soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, che non siano anche iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, diventano abilitabili al rilascio del visto di conformità ai sensi:
- Dell’art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, che individua i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, necessario di regola per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti per un importo superiore a 5.000,00 euro annui o per i rimborsi IVA superiori a 30.000,00 euro per periodo d’imposta;
- Dell’art. 119 co. 11 del DL 34/2020, in relazione al rilascio del visto di conformità in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, con riferimento agli interventi che danno diritto al c.d. “superbonus del 110%”.
Ai fini del rilascio dei visti di conformità, i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali dovranno però rispettare anche gli altri requisiti richiesti e porre in essere i previsti adempimenti.
Concessione di contributi per l’acquisto di veicoli eco-logici, nuovi o usati – Stanziamento di ulteriori risorse
Vengono stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle precedenti risorse.
In particolare, vengono destinati:
- 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, di prezzo inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa;
- 20 milioni di euro per veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate;
- 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con prezzo inferiore a 40.000,00 euro al netto dell’IVA;
- 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro,