L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha preso in esame le nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
L’INL ha chiarito che le nuove causali costituite da “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro” avranno una limitazione temporale, ovvero fino al 30.9.2022, solo in relazione al primo contratto stipulato tra le parti, mentre i datori di lavoro potranno avvalersene anche dopo per proroghe e rinnovi.
Causali previste dalla contrattazione collettiva
Il nuovo art. 41-bis del DL 73/2021 convertito prevede, in primis, l’introduzione di una nuova causale, che si aggiunge a quelle già previste per la stipula di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi dall’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, che contempla tre tipologie di causali, ossia:
– Ragione di sostituzione di altri lavoratori;
– Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
A queste, con l’introduzione di una nuova lett. b-bis), se ne aggiunge dunque una quarta, rappresentata da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, intendendo per tali i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU.
Nel merito, l’INL evidenzia come la norma richieda che le esigenze definite dai contratti collettivi siano “specifiche”, ovvero caratterizzate da condizioni già dotate di una concreta attuabilità all’interno del contratto individuale, stipulato dalle parti, al quale non sarà data la possibilità di formulare ulteriori specifiche, che stravolgano la struttura delle causali.
Ambito temporale di applicazione
L’art. 41-bis del DL 73/2021 convertito prevede anche l’inserimento di un nuovo co. 1.1 all’art. 19 del DLgs. 81/2015, con il quale viene introdotta una limitazione temporale all’operatività delle nuove causali.
Secondo tale disposizione, il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti a termine per le predette specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, solo fino al 30.9.2022.
L’INL precisa, innanzitutto, che tale limite temporale non deve essere riferito alla conclusione del contratto ma al termine ultimo entro il quale procedere alla stipula dello stesso, esattamente come già chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (ad es., nota INL 16.9.2020 n. 713).
Il contratto, pertanto, potrà dispiegare i suoi effetti anche dopo il 30.9.2022, fermo restando,
ovviamente, il limite complessivo dei 24 mesi.
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