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Precisazioni in merito all’obbligo per i lavoratori di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass per poter accedere al luogo di lavoro dal 15.10.2021 al 31.12.2021.

Tale obbligo sussiste in capo a tutti i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, che intendano
svolgere l’attività presso il luogo di lavoro, nonché in capo a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di
lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

I datori devono verificare il possesso del green pass preferibilmente al momento dell’accesso; la verifica può tuttavia avvenire anche in momento successivo e a campione. A tale fine, entro il
15.10.2021, dovranno:

  • Definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;
  • Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Le precisazioni del Governo

Smart working

Chi svolge l’attività lavorativa “sempre in smart working” non è obbligato a possedere il
green pass, in quanto tale certificazione è richiesta ai lavoratori esclusivamente per accedere ai luoghi di lavoro.

L’utilizzo dello smart working non può, comunque, costituire un espediente per eludere
l’obbligo di green pass.

Norme in materia di sicurezza

Chi accede in azienda con il green pass è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza, e quindi anche al mantenimento del distanziamento sociale.

Soggetti esenti dall’obbligo di green pass

Non hanno l’obbligo di green pass:

  • Lavoratori sempre in smart working;
  • I lavoratori che non devono accedere al luogo di lavoro;
  • Clienti dei tassisti;
  • Gli idraulici, gli elettricisti o gli altri tecnici che si rechino presso l’abitazione di privati per svolgere la propria attività. Resta ferma la facoltà dei clienti di chiedere l’esibizione del green pass.

Liberi professionisti e titolari dell’azienda

Il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, deve avere il green pass e viene controllato dai soggetti previsti dal DL 127/2021; il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda stessa.

Colf e badanti

Devono possedere ed esibire, su richiesta, il green pass anche i lavoratori domestici, e dunque
anche colf e badanti.

Studi professionali

Il professionista che ha alle sue dipendenze personale impiegato nel proprio studio professionale dovrà:

  • Controllare, direttamente o tramite un delegato, il possesso del green pass dei lavoratori che si recano in studio per rendere la propria prestazione;
  • Definire preventivamente tale procedura di controllo, al pari degli altri datori di lavoro.

Laddove invece il professionista svolga la propria attività da solo non assume la qualifica di datore di lavoro e pertanto non è soggetto ad alcun obbligo in tema di green pass.

Resta dubbio l’obbligo o meno di avere il green pass per il professionista che debba accedere ad una Pubblica Amministrazione nell’esercizio della sua attività, ma senza essere legato da un rapporto professionale con essa (ad es. per discutere di un accertamento a carico di un suo cliente).

Osserva: L’unica disposizione espressa in proposito è l’art. 9-sexies del DL 52/2021, secondo cui le disposizioni sull’obbligo della certificazione per l’accesso non si applicano, tra gli altri, agli avvocati e agli altri difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato.

Sanzioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro che eseguano i controlli a campione non vanno incontro a sanzioni nel caso in cui, da un accertamento delle Autorità, emerga la presenza in azienda di lavoratori senza green pass, a condizione, però, che abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli
organizzativi.

I datori potranno invece incorrere in una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00
euro
:

  • Nel caso in cui non adempiano agli obblighi di verifica imposti
  • Nel caso in cui non adottino le misure organizzative per eseguire le verifiche nel termine del 15.10.2021 o non individuino i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di green pass;
  • Per la violazione secondo cui “l’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

Al momento, per i datori privati, non sono previste piattaforme per i controlli analoghe a
quelle della Pubblica Amministrazione
; il Governo precisa che se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.

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