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L’Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare il disposto dell’art. 16-bis co. 8 del TUIR
concernente il trasferimento delle rate residue della detrazione IRPEF spettante per gli
interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

Trasferimenti dell’immobile oggetto di interventi

L’art. 16-bis co. 8 del TUIR stabilisce il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite, nel caso in cui l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori venga trasferito.

Trasferimenti inter vivos

In caso di vendita dell’immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.

Nonostante le norme facciano riferimento alla “vendita”, devono intendersi compresi tutti i
trasferimenti di proprietà per atto tra vivi
, quindi quelli compresi a titolo gratuito (donazioni).

Decesso del contribuente

Nel caso di “decesso dell’avente diritto” gli eredi possono subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia”, soltanto a condizione che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Se, invece, vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abbia l’immobile a propria disposizione,
la detrazione “edilizia” spetta per intero soltanto a quest’ultimo erede, perché gli altri eredi
non hanno la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Se, invece, la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

Se l’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene decide di vendere o donare successivamente l’immobile in questione, le quote residue della detrazione non fruite (dall’erede) non si trasferiscono all’acquirente/donatario.

In caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, consente un solo trasferimento delle rate residue della detrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.

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