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L’Agenzia delle Entrate ricorda che, per quanto concerne il contributo a fondo perduto, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Indicazione di specifiche misure

Analoga disposizione è prevista per il credito d’imposta, nonché per il credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici.
Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, sono espressamente ricompresi:

  • Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”,
  • Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici.

Secondo l’Agenzia non sussiste quindi alcun dubbio interpretativo riguardo all’indicazione di tali misure.

Inoltre, si ricorda che in relazione ai contributi a fondo perduto, erogati dall’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che non è richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto nel prospetto aiuti di Stato.

Detassazione “generale” di contributi e indennità COVID

Fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate, ribadisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati”:

  • In via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
  • Da chiunque erogati;
  • Spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
  • Indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Osserva: Pertanto, l’Agenzia afferma che, in linea di principio, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati” che soddisfano contestualmente tutti i suddetti requisiti rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione.

Individuazione degli aiuti di Stato da indicare nel prospetto – Esclusione
dall’interpello

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che è esclusa dall’area di applicazione dell’interpello la richiesta relativa alla riconducibilità di un determinato sussidio nel novero degli aiuti di Stato da indicare nel relativo prospetto dei modelli REDDITI.

L’istruttoria richiederebbe infatti specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale, che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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