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La bozza del disegno di legge di bilancio 2022, prevede la proroga fino al 2025 del bonus
investimenti
soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali “4.0”, mentre l’agevolazione per i beni “ordinari” resta ferma al 2022.

Beni materiali

Alle imprese che effettueranno investimenti in beni materiali strumentali nuovi, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
    milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    La misura dell’agevolazione sarebbe quindi ridotta sia rispetto alla misura attualmente
    prevista per il 2021 (50%, 30% e 10%), sia per quella relativa al 2022 (40%, 20% e
    10%).

Beni immateriali 4.0

Con riferimento ai beni immateriali “4.0”, è prevista la proroga dell’agevolazione e la modifica dell’applicabilità del limite massimo del costo ammissibile, che nell’attuale formulazione normativa risulta applicabile a tutto il periodo agevolabile.

Secondo la bozza, alle imprese che effettueranno investimenti aventi a oggetto beni (compresi nell’allegato B alla L. 232/2016) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto sempre nella misura del 20% del costo, nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per tali beni immateriali “4.0” sarebbe poi prevista una diversa misura agevolativa a seconda del periodo di effettuazione degli investimenti. In particolare, sempre stando alla bozza:

  • per gli investimenti effettuati dei beni entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a determinate condizioni, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nei suddetti beni dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026 a determinate condizioni, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Investimenti in ricerca e sviluppo

La bozza del Ddl. di bilancio prevede inoltre la proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

In particolare, il credito per attività di ricerca e sviluppo sarebbe riconosciuto in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 sarebbe riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Investimenti di innovazione tecnologica

Il credito per attività di innovazione tecnologica sarebbe riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.
Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d’imposta per design e ideazione estetica.

Innovazione digitale 4.0

Quanto al credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, il credito spetterebbe:

  • Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15%, con
    un limite massimo di 2 milioni;
  • Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura
    pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;
  • Dal periodo d’imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.

Modifica al periodo di ammortamento per marchi

Sempre in tema di agevolazioni, ma questa volta modificate in senso peggiorativo, è da segnalare la modifica al periodo di ammortamento per marchi e avviamento rivalutati o riallineati.

La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP è effettuata in ogni caso in misura non superiore a 1/50 del maggior valore.

I soggetti che hanno già versato l’imposta sostitutiva potranno però revocare, anche parzialmente, la rivalutazione fiscale secondo modalità che verranno individuate con specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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